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MINISTERO DELLA SALUTE:ordinanza sui cani

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MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 9 settembre 2003
Tutela dell’incolumita’ pubblica dal rischio di aggressioni da parte
di cani potenzialmente pericolosi.

(GU n. 212 del 12-9-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre piu’ frequenti episodi di aggressione da
parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessita’ e l’urgenza di adottare – in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia –
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita’ o
potenziale pericolosita’ di cani pit-bull e di altri incroci o razze
con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1o e 2o
della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l’aggressivita’;
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito
all’art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all’art. 1, quando
li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare
contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall’art. 83,
primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all’art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e’ sottoposto a misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i reati di cui all’art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermita’.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani
guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’art. 1 e’ tenuto a
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile per
danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di
durata stabiliti dal Ministero delle attivita’ produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell’animale
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorita’ veterinarie competenti nel
territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del
proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di
entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: Sirchia

About Author

Giovanni Lembo

Giornalista, sceneggiatore, speaker, podcaster, raccontastorie, papà imperfetto. Direttore di Sitopreferito.it e fondatore del Preferito Network. Conduce Preferito Cinema Show su Radio Kaos Italy tutti i martedì alle ore 15, e il podcast L'Edicola del Boomer sulle principali piattaforme. Gli piacciono i social, i fumetti, le belle storie, scrivere di notte con la musica nelle orecchie, vedere un sacco di film e sognare ad occhi aperti.

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