MONTEROTONDO: Avviso a tutela dei cittadini a rischio crisi emolitica da favismo
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Il Comune di Monterotondo al fine di tutelare le persone affette da favismo, (deficit G6PD) cercando di prevenire le gravi conseguenze di questo fenomeno, ha inteso disciplinare la coltivazione, la vendita e il commercio di fave sul territorio Comunale; in conseguenza di ciò, il Sindaco Alessandri, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, nell’anno 2010 ha emanato l’ordinanza n. 16296, che vieta a chiunque di coltivare, in luoghi definiti, piantagioni di fave e ne obbliga l’estirpazione immediata nei terreni già coltivati stabilendo che: “i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto con termine immediato dalla data dell’ ordinanza, eliminino del tutto il tipo di coltura in questione”. L’amministrazione fa inoltre presente che, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale, i cittadini sono tenuti ad osservare l’esatta esecuzione dell’ordinanza, in questo senso sono in atto i controlli da parte della Polizia Municipale di Monterotondo.
Nel dettaglio, con l’atto relativo alla “Prevenzione degli effetti del favismo e limitazione nelle distanze per le colture in prossimità dei centri abitati, agglomerati di case e nei pressi di strutture, ed inoltre relativamente alla vendita di fave sia negli esercizi commerciali o da parte di gestori di attività dove si somministrano alimenti”, si ordina:
Il divieto a chiunque di coltivare fave nei centri abitati distinti nella zone ricadenti nel raggio di 300 mt. in linea d’aria dalle abitazioni site in via Tamigi n.2:
Il divieto assoluto nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da: – ogni istituzione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado, comprese anche materne e asili nido; – tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali.
Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di affissione dell’ordinanza, eliminino del tutto il tipo di coltura in questione;
La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita, purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi della Legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30×40 cm, con la seguente dicitura :” In questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche”.
Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi con la seguente dicitura” Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo in questo esercizio si somministrano fave”.
Il Comando di Polizia Municipale, e la ASL, ognuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare l’esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all’Autorità Giudiziaria gli adempimenti ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.